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Le scuole nella rete della burocrazia

Le scuole nelle reti e sottoreti: di ambito, di scopo, generaliste, con temi, macrotemi, accordi, intersezioni, resoconti, rendiconti, comitati e coordinamenti. Ecco, la rete labirintica della legislazione.

La rete burocratica

Non la rete informatica. La rete burocratica gettata nel mare della legislazione. Già il DPR 275/1999 introduceva l’istituto giuridico della rete di scuole. Lo scopo dichiarato era l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche. L’iniziativa veniva ribadita con la Legge 107/2015, quella che venne spiegata alla lavagna a telespettatori considerati evidentemente minus habentes.

Ricordiamone gli articoli 70, 71, 72, 74 relativi alle reti:

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”.

71. Gli accordi di rete individuano:

    1. i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
    2. i piani di formazione del personale scolastico;
    3. le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
    4. le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Le intenzioni ministeriali

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione – con nota 2151/2016 forniva indicazioni relative ai quattro articoli sopra riprodotti.  Si mirava a valorizzare sinergicamente le autonomie anche con l’ausilio dell’informatica e mediante iniziative di collaborazione,  a ottimizzare le risorse con propositi di inserimento nel contesto europeo, a sottoporre le singole scuole a processi di valutazione in un ambito collaborativo e insieme competitivo.

Rientravano nel progetto il contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico, l’attenzione ai fenomeni migratori, l’inserimento dei soggetti disabili. Non mancavano quindi buoni propositi  formulati nell’intento di rendere omogenea l’offerta formativa su scala nazionale.

 Un’iniziativa labirintica

Non basta. La rete non era una sola. Erano due,  di ambito e di scopo. Non potevano mancare poi i modelli ministeriali da compilare distintamente  per ciascuna rete. La definizione degli ambiti territoriali era affidata agli Uffici Scolastici Regionali. La definizione degli scopi rientrava in accordi fra istituzioni scolastiche degli ambiti, coordinate da un’istituzione scolastica capofila. La progettualità poteva riguardare l’alternanza scuola-lavoro, l’imprenditoria, l’orientamento, le attività artistiche e artigianali,  la lotta alla dispersione, l’inclusione di alunni stranieri, la formazione del personale, e chi più ne ha più ne metta. Gli adempimenti dal carattere burocratico-amministrativo tendevano a prendere il sopravvento.  La molteplicità dei soggetti coinvolti rischiava di generare una confusione da dissimulare con resoconti e rendiconti di superficie.

Momenti di un dibattito sull’argomento fra entusiasmi e perplessità 

Sull’argomento si esprime fra gli altri  Claudio Federico in Le reti di scuole nel dibattito interno all’Europa dell’Istruzione su www.archivio.pubblica.istruzione.it. Le reti, egli osserva, rappresentano “qualcosa di strutturale nel governo dei sistemi complessi”. Quindi riferisce su alcuni interventi effettuati durante appositi dibattiti seminariali sull’argomento. Ecco alcune delle idee messe in campo. I soggetti coinvolti nelle reti acquisirebbero modi nuovi di pensarsi e di pensare gli altri. Dovrebbero comportarsi come nodi in un tipo di organizzazione oscillante fra autonomia e gerarchia, ordine e caos, sinergia e competizione. Eventi e processi attivati sarebbero non prevedibili e l’impatto sulla cultura sarebbe non calcolabile. La discussione oscillava  insomma fra esaltazione delle reti e riconoscimento della problematicità dell’impresa dovuta a vari fattori.

Difficoltà di transizione da comportamenti divergenti a comportamenti collaborativi. Complessità della definizione e dell’armonizzazione funzionale di scopi, risultati, ruoli, persone, tecnologie, metodi. Perplessità sulle dimensioni delle reti. Nonostante ciò, c’era chi si spingeva ad auspicare addirittura intersezioni di reti. Emergeva l’esigenza, al momento utopistica, di sperimentare accordi di rete anche in ambito europeo. In questo contesto si ponevano ovviamente anche nuovi problemi relativi all’informazione e alla comunicazione in ambiente virtuale.

Proliferazione di regole, procedure, finalità

Le cose si complicano ulteriormente con i regolamenti integrativi degli accordi della Rete di Ambito Territoriale. Ci si conceda di siglarla d’ora in avanti  RAT secondo l’odierna moda della proliferazione di sigle. La RAT ha sede legale presso la scuola capofila. È previsto che all’interno della RAT  le scuole possano collaborare non solo con altri soggetti istituzionali, ma anche  con enti, associazioni o agenzie, università e così via. Si veda su www.orizzontescuola.it la trattazione Accordo per la costituzione delle reti di ambito: in allegato il regolamento integrativo a cura di Antonio Fundarò. L’articolo 3 del regolamento, concernente oggetto e finalità, contiene una quantità impressionante di scopi, attribuzioni, adempimenti.

Rafforzamento dell’autonomia. Definizione delle modalità di coordinamento. Sviluppo di sistemi interattivi e collaborativi. Intercettazione di risorse. Azione di monitoraggio. Interazione con altre reti territoriali. Criteri per l’utilizzo dei docenti nella RAT. Introduzione di nuovi insegnamenti. Definizione di piani di formazione. Assicurazione della trasparenza di decisioni e rendiconti. Gestione di funzioni e attività amministrative. Elaborazione di  strategie e comportamenti coerenti per le varie scuole della RAT. Promozione dell’immagine della scuola.  Promozione di attività di sviluppo professionale anche in ambito regionale ed europeo. Promozione di ricerca-azione. Diffusione del piano nazionale scuola digitale. Creazione di laboratori di inclusione. Individuazione di azioni di orientamento scolastico. Diffusione di una cultura della valutazione. Raccordo delle attività amministrative. Omologazione di comportamenti e decisioni procedurali. Potenziamento delle competenze e degli ambiti di azione delle singole scuole nella RAT. Ottimizzazione dei costi della formazione del personale.

Congerie di  soggetti chiamati a operare

Anche l’articolo 5 del regolamento in esame, concernente gli organi della RAT,  è impressionante, data la molteplicità dei soggetti chiamati a operare. Dirigenti scolastici riuniti in conferenze di servizio. Scuola capofila. Dirigente scolastico della  scuola capofila con mansioni di coordinamento. Coordinatore amministrativo (Dsga della scuola capofila). Scuola polo per la formazione della RAT. Coordinatore della scuola polo (Dirigente scolastico della  scuola polo). Coordinatore amministrativo (Dsga della scuola polo). Segretario verbalizzante della RAT. Comitato tecnico-scientifico con funzioni di coordinamento della RAT.

Non parliamo poi della congerie di disposizioni di cui all’articolo 6 sulla Conferenza generale dei Dirigenti scolastici dal punto 1 al punto 7 e dalla lettera a. alla lettera j. Altrettanto ricco, se così si può dire, l’articolo  7 sul coordinamento della RAT. Da notare che non manca la necessità di collaborazione col MIUR e gli USR. Poteva mancare il comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 8?  Composto da soli Dirigenti Scolastici. L’articolo 9 è dedicato alle Reti di scopo ovvero alle scuole capofila di eventuali Reti di scopo. Nemmeno qui si tende al risparmio. Si va dal punto 1 al punto 6 e dalla lettera a. alla lettera m.

Apprendiamo fra l’altro che “la rete d’ambito può articolarsi in sotto reti anche su macrotemi, la cui azione, tuttavia, deve fare costante riferimento alle indicazioni provenienti dalla conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito.”

Fra i “macrotemi fondamentali” rientrano “generazione e formalizzazione progressiva, a partire dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti, dei curricula …”

Si prevede la possibile “sinergia con altre reti, di scopo e generaliste”.

Il regolamento prosegue con l’articolo 10 che detta le modalità di coordinamento tra le RAT a partire dalla “istituzione di un gruppo di coordinamento delle scuole capofila di rete d’ambito presieduto da un Dirigente  dell’USR e formato dai dirigenti delle scuole capofila di ambito”. Siamo di fronte a una progettualità aleatoria. Meraviglioso è questo comma; “Allo scopo di rafforzare e di rendere più efficace la collaborazione tra le reti di ambito è prevista l’istituzione, in accordo con l’USR _________ , di tavoli tecnici provinciali che coinvolgano le scuole polo tematiche delle reti di ambito per fornire risposte univoche a problemi comuni …” Ciò per evitare “un’inutile moltiplicazione e frammentazione dei livelli di intervento”!

Le ultime ruote del carro

Solo il  comma 4 dell’articolo 12 fa menzione dei docenti:

“L’impiego del personale docente per la realizzazione dei progetti e delle attività delle Reti di scopo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.”

 Le norme, calate dall’alto, non tengono conto delle esigenze della scuola militante. Esigenze che dovrebbero essere interpretate in forma privilegiata in sede di  Collegio dei Docenti nell’esercizio delle seguenti competenze:

“Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istruzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.”

È in capo al Collegio dei Docenti l’incombenza  di ripensare gli statuti epistemologici delle discipline e le loro intersezioni nella realtà in trasformazione. Di questa incombenza non v’è traccia ben definita nella legislazione sulle reti di scuole e nelle connesse disposizioni applicative. Così anche le figure degli studenti finiscono col restar tagliate fuori dall’accesso a un sapere critico. Anche perché l’alternanza scuola-lavoro e l’invocata trasversalità dell’educazione alla cittadinanza prendono il posto di ciò di cui ci sarebbe più bisogno: una seria riforma dei programmi che salvaguardi il patrimonio della nostra tradizione culturale nel momento stesso in cui si apre ad ogni necessario aggiornamento.

 Finirà soltanto la  pandemia o anche la buona scuola?

Cartesio (1596- 1650)

Ogni pandemia col tempo dovrebbe finire. Qualcos’altro invece non sembra dover finire. È il caso della proliferazione di iniziative destinate a suscitare pochi entusiasmi e molto sconcerto nel mondo della scuola. Fenomeno che è andato aggravandosi proprio a partire dalla Legge 107/2015 della cosiddetta buona scuola. Sorvoliamo sull’aspetto pubblicitario dell’aggettivo buona. Come se si dovesse reclamizzare un prodotto di presunta qualità superiore immesso sul mercato. Il guaio è che in materia di istruzione si tende a complicare le cose piuttosto che rendere le attività di insegnamento-apprendimento più agevoli e proficue. Non si comprende in che modo i processi di insegnamento-apprendimento possano trarre giovamento dallo spostarsi nelle reti di scuole.   Spostamento che minaccia fra l’altro di rendere estremamente complicato stabilire le responsabilità dei soggetti in tali reti operanti.

Un filosofo e matematico corrucciato

Possiamo figurarci quindi René Descartes corrucciato per il mancato successo scolastico del suo appello alla clara et distincta non solo perceptio, ma anche idea.

 

Autore

  • Biagio Scognamiglio

    Biagio Scognamiglio (Messina 1943). Allievo di Salvatore Battaglia e Vittorio Russo. Già docente di Latino e Greco e Italiano e Latino nei Licei, poi Dirigente Superiore per i Servizi Ispettivi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ha pubblicato fra l’altro L’Ispettore. Problemi di cambiamento e verifica dell’attività educativa.

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