Causa le prove Invalsi, negato il 10 e lode a studente brillante. La questione va in Tribunale: le prove INVALSI debbono contare nella valutazione? La risposta decisa è comunque, No!

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Che non si debba tener conto dei risultati delle prove INVALSI nel valutare gli studenti lo si può sostenere per estensione alla luce di una delle sentenze emanate in sede di giustizia amministrativa contro l’operato delle scuole.
Trattasi della sentenza n. 1440/2023 del TAR Puglia.
Nella fattispecie, a uno studente che al termine della scuola media aveva riportato la lusinghiera votazione di dieci decimi non era stata assegnata la lode, perché i risultati delle prove INVALSI, presi in indebita considerazione in sede di giudizio finale, avevano condizionato negativamente detto giudizio, nonostante la splendida carriera scolastica dell’esaminato.
Di qui il ricorso dei genitori dello studente, rivoltisi all’organo competente per avere giustizia con l’assegnazione della lode indebitamente negata, dal momento che il loro figliuolo, alunno modello, era giunto ad ottenere i dieci decimi a coronamento di un percorso di studi esemplare, essendo assurdo che prestazioni così positive per brillantezza e continuità non fossero state completamente riconosciute col premio dovuto.
Nella sentenza di accoglimento del ricorso il TAR adito si è richiamato al D.lgs. 62/2017, il cui articolo 1 definisce “Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione”:
“1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”
Il TAR competente in sede di interpretazione della normativa in discorso ha sottolineato la lampante contraddizione in cui è incorsa la scuola, non riconoscendo che sul piano del buon senso, prima ancora che su quello della logica, era manifestamente ingiusto non valorizzare appieno l’impegno esemplare nello studio grazie al quale l’alunno era giunto non solo ad essere valutato col massimo dei voti, ma anche a poter aspirare ben a ragione all’ulteriore riconoscimento della lode, anche perché, oltre al normale impegno scolastico, aveva ottenuto risultati eccellenti in un’ulteriore materia di insegnamento, si era dedicato allo studio del pianoforte in ore aggiuntive ed aveva conseguito una certificazione di livello B2 in lingua inglese.
Di qui la sentenza con cui si stabiliva che una Commissione diversamente composta era tenuta a riformulare il primitivo giudizio, esercitando la propria discrezionalità in modo da eliminare l’illogicità alla base dei motivi di doglianza delle parti lese.
Sul sito orizzontescuola.it nell’articolo “Studente brillante, massimo dei voti per 8 anni, all’Esame di Stato negata la Lode a causa delle prove Invalsi. Genitori ricorrono: ecco cosa ha detto il giudice” ben si esprime Laura Biarella, la quale, nell’evidenziare che l’allievo in discorso aveva raggiunto il “livello massimo avanzato”, ricorda altresì che il D.lgs. n. 62/2017 all’epoca aveva già abrogato l’articolo col quale in materia di esame conclusivo del primo ciclo dell’istruzione si era stabilito quanto segue:
“Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004”.
Nell’articolo citato si ricorda inoltre che, nonostante la pregressa abrogazione dell’articolo 11, comma 4-ter del D.lgs. n. 59/2004, la primitiva Commissione aveva ultroneamente verbalizzato “di voler dare particolare importanza all’esito delle prove INVALSI, […] scelta motivata dalla complessità, oggettività e completezza di tale prova”.
Dal canto nostro è triste e avvilente dover scoprire che vi sono scuole in cui la bravura degli allievi viene mortificata con il richiamo agli esiti di prove incredibilmente ritenute complesse, oggettive e concrete, in dispregio della normativa vigente all’epoca degli esami nonché delle più avanzate conquiste pedagogiche; e c’è di più: a rileggere l’articolo 1 del D.lgs. 62/2017, non si può non rilevare il nesso fra la valutazione e lo “sviluppo dell’identità personale”.
È triste e avvilente, si ripete, dover scoprire che vi sono scuole in cui viene fatto oltraggio alla “identità personale” degli allievi in crescita, oltre che culturale, esistenziale, colpevolmente mortificandola. Identità: la dimensione, cioè, alla quale qualsiasi educatore degno di tale nome dovrebbe accostarsi come innanzi alla sacralità di un tempio interiore, fosse anche quello di un soggetto deviante, dal momento che proprio un soggetto del genere nel segreto del suo io abbisogna dell’auspicio di poter essere rieducato.
A questo punto sarà chiaro ormai che la domanda del titolo di questo articolo altro non è se non retorica.
La risposta è decisamente no, anche di fronte a qualsiasi malaugurata scelta legislativa di reintrodurre il concorrere dell’esito delle prove INVALSI a una qualsiasi valutazione spettante alle scuole. Si risolva una buona volta il mondo della scuola a protestare e a opporsi all’uso dei risultati delle prove INVALSI per valutare i singoli studenti, invece di assecondare un simile andazzo.
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