L’inconsapevole leggerezza delle decisioni
Il testo del decreto n. 384 trasmesso al MIUR dalla Commissione parlamentare che l’ha esaminato meriterebbe di essere rivisto, non solo perché contiene parti scritte male, addirittura con errori grammaticali, come ha denunciato in televisione il Professor Francesco Sabatini, ma anche e soprattutto perché appare varato con una forte dose di inconsapevolezza.
Il testo mostra che sia gli estensori tecnici, sia gli onorevoli esaminatori hanno avuto, forse, poco tempo a disposizione. In ogni caso non tanto da potersi confrontare per bene sulla portata normativa e semantica di ciò che andavano definendo.
Dalla lettura del testo appare decisamente meno comprensibile di prima l’idea di Indicazioni Nazionali, che per le prove scritte, e solo per queste, sono sostituite da quadri di riferimento, come se non fossero esse stesse già definite quadri di riferimento per l’azione didattica.
Completamente inammissibile poi, a meno di stravolgere ciò che comunemente s’intende per scuola, il requisito delle prove Invalsi per l’ammissione agli esami, sia del primo che del secondo ciclo.
Ma il testo trasmesso al MIUR non si limita a questo. Va oltre: raccomanda alle Università di tenere conto dei risultati Invalsi per l’accesso ai percorsi accademici.
Non raccomanda il risultato scolastico (lo faceva il mai attuato e già dimenticato articolo 2 della legge n.1 del 2007) o più specificamente il voto di “maturità” assegnato da una Commissione giudicatrice nella sua collegialità sulla base di crediti scolastici, prove scritte, colloquio, esperienze scuola-lavoro e cinque anni di studio.
Raccomanda invece alle Università di “tenere a riferimento […] i livelli di competenza conseguiti” nell’ultimo anno di corso nelle discipline oggetto delle prove computer based predisposte dall’Invalsi, cioè: italiano, matematica e inglese.
Ci può essere un modo migliore e più aperto per dichiarare la sfiducia nella scuola, nei docenti, nello studio e nei giovani che s’impegnano nei banchi di scuola e adempiono al dovere di studiare? A che serve sgobbare sui libri, se basta il test Invalsi? Paradossalmente è proprio questo il messaggio che emerge con irragionevole efficacia dal testo del decreto!
Ecco comunque i cambiamenti che appaiono i più notevoli:
- Le prove scritte: solo due. Non ci sarà più la terza prova scritta, quella introdotta con la legge 425/1997 per dare spazio all’autonomia e al POF. Dopo venti anni cambia dunque il concetto di autonomia!
- La seconda prova scritta potrà essere interdisciplinare. Il testo di legge stabilisce infatti: La seconda prova [….] ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. In particolare al liceo scientifico, nella stessa prova, ci potranno essere problemi e quesiti di Matematica e Fisica e, nell’opzione delle Scienze Applicate, anche Scienze. L’anno venturo non dovrebbe dunque ripresentarsi il dilemma: Matematica o Fisica? E’ un punto importante e, nell’ambito del testo normativo, singolare per la sua saggezza!
- Gli studenti, i docenti, gli esperti, per assolvere ai loro rispettivi compiti di studio, progettazione didattica e preparazione delle prove scritte (ma solo per queste, non per il colloquio) avranno specifici quadri di riferimento ai quali attenersi. Le Indicazioni Nazionali sono superate!
- Il colloquio: è la parte più confusa. Non è chiaro cosa si vuole che sia e vale solo 20 punti su 100.
- La griglia di valutazione per uniformare i criteri di valutazione, introdotta da anni in via sperimentale per la matematica (l’esperienza Matmedia), diventa norma, ma con qualche deviazione non ben soppesata.
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